Codice Etico

INDEX

  1. INTRODUZIONE
  2. SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
  3. AMBITO DI APPLICAZIONE
  4. COMPORTAMENTI NON ETICI
  5. OBIETTIVI DEL CODICE ETICO
  6. PRINCIPI GENERALI
  7. CONTROLLO INTERNO
  8. CRITERI DI CONDOTTA
  9. MODALITÀ DI ATTUAZIONE
  10. SANZIONI

 

1. INTRODUZIONE

La missione del Gruppo Interpump (di seguito, anche “Gruppo” o “Interpump”) è perseguire l’eccellenza nella gestione attraverso l’innovazione e la qualità. L’innovazione è un obiettivo permanente ed è frutto di una ricerca costante, operata sui materiali, sulle tecniche, sui prodotti e condotta con l’ausilio delle più avanzate attrezzature. La qualità permea ogni attività del Gruppo. Presupposto della qualità sono il controllo e la verifica, meticolosi, metodici e costanti, di ogni passaggio della produzione, dall’acquisizione delle materie prime al prodotto finale. La qualità assicurata da Interpump è frutto di una cultura condivisa e diffusa all’interno della Società. I prodotti sono progettati per essere efficienti, di facile e intelligente utilizzo, garantiti, in grado di soddisfare le esigenze del mercato e dove possibile di limitare i consumi energetici, nel rispetto dell’utilizzatore e dell’ambiente.

2. SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA

Interpump Group S.p.A. e le società da essa controllate si ispirano a principi di imparzialità, onestà, correttezza, riservatezza, trasparenza, equità, coesione, collaborazione, lavoro di gruppo, etica professionale e rispetto della diversità.

La Capogruppo, Interpump Group S.p.A., adotta un sistema di governo societario allineato alle migliori practices internazionali in tema di corporate governance e assicura la massima trasparenza, in tema di sostenibilità e responsabilità di impresa, attraverso il dialogo e il coinvolgimento dei suoi Stakeholder, cioè di quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione di Interpump e che hanno rilevanti interessi gravitanti attorno alle attività della Società.

Il Gruppo Interpump promuove lo sviluppo sostenibile e si impegna a creare valore nel lungo periodo a beneficio dei propri Stakeholder e della comunità che la circonda. Nello svolgimento delle attività di impresa, Interpump promuove il rispetto dei diritti umani, del lavoro, della tutela ambientale, dei diritti sociali, economici e culturali, nonché la tutela della libertà individuale, in ogni sua forma, ripudiando qualsiasi discriminazione, violenza, corruzione, sfruttamento del lavoro o sfruttamento minorile.

Il Gruppo Interpump aderisce alle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Il Gruppo Interpump si impegna altresì a misurare e comunicare esternamente le proprie prestazioni in ambito di sostenibilità, in particolare nelle aree ESG.

Il Codice Etico (di seguito, anche “Codice”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, assunti da tutti i Collaboratori del Gruppo Interpump, senza distinzioni o eccezioni, siano essi amministratori, dipendenti o Collaboratori in senso ampio, inclusi cioè coloro che eventualmente esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo di una delle società del Gruppo o agiscano per nome e/o per conto delle stesse.

Quanto ai consulenti, ai fornitori nonché agli altri soggetti terzi, clienti inclusi, che si rapportino con le società del Gruppo (di seguito anche “Terze parti”), la sottoscrizione del presente Codice, ovvero di un estratto di esso, o, comunque, l’adesione alle disposizioni ed ai principi in esso previsti rappresentano una condicio sine qua non della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra Interpump e tali soggetti. Le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

L’adozione del Codice Etico è obbligatoria per Interpump Group S.p.A. e per tutte le società del Gruppo Interpump ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i Collaboratori e, per quanto applicabile, alle terze parti. É dovere di ogni società del Gruppo portare il Codice Etico a conoscenza delle terze parti, anche se aventi rapporti discontinui o temporanei ed esigere da essi, nello svolgimento della loro attività, il rispetto dei principi e degli obblighi enucleati nel presente Codice. Inoltre, Interpump adotta ogni necessaria iniziativa nel caso di mancata o parziale esecuzione dell’impegno assunto nell’osservare le disposizioni contenute nel presente Codice e a esse riferibili, tenendo conto che l’inosservanza delle disposizioni in esso contenute potrà porre fine al rapporto sottostante con la terza parte.

Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all’estero, pur in considerazione della diversità culturale, sociale, economica e normativa dei vari Paesi nei quali il Gruppo opera.

4. COMPORTAMENTI NON ETICI

Nella condotta degli affari, i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia fra il Gruppo Interpump e i suoi Stakeholder.

Non sono etici e favoriscono l’assunzione di atteggiamenti ostili i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.

5. OBIETTIVI DEL CODICE ETICO

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale.

La buona reputazione all’esterno favorisce gli investimenti degli azionisti, la fedeltà dei clienti, l’attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l’affidabilità verso i creditori. Il presente Codice Etico si pone gli obiettivi di una gestione aziendale secondo criteri di etica e di correttezza professionale, di sviluppo sostenibile e dell’efficienza economica nei rapporti interni (vertice aziendale, management, dipendenti) ed esterni all’azienda (impresa e mercato), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento, nonché benefici economici indotti dal consolidamento di una positiva reputazione aziendale.

6. PRINCIPI GENERALI

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine del Gruppo Interpump. A tali principi si ispirano le operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni facenti capo alla Società.

Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sui rapporti con gli Stakeholders (la scelta dei clienti da servire, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l’organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano), le società del Gruppo evitano ogni discriminazione in base all’età, al genere, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alla religione dei suoi interlocutori.

Onestà

Nell’ambito della loro attività professionale, i Collaboratori delle società del Gruppo Interpump così come le terze parti che si rapportano con le società del Gruppo, sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti e localmente applicabili, nonché il presente Codice Etico. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di Interpump può giustificare, nemmeno in parte, l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

Correttezza

Nella conduzione di qualsiasi attività, i Collaboratori del Gruppo Interpump sono tenuti a comportarsi ispirando la propria condotta a principi di correttezza, trasparenza e professionalità. I Collaboratori devono pertanto evitare di agire in costanza di conflitti, anche solo potenziali, fra interessi personali, ove pure indiretti, e interessi di Interpump.

Riservatezza

Il Gruppo Interpump – in particolare nel rispetto della normativa in materia di protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione di illeciti – assicura la riservatezza delle informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti e contratti in proprio possesso, ponendo in essere le misure atte a tutelare tale patrimonio informativo e ad evitare che esso sia accessibile a personale non autorizzato. Allo stesso modo, si astiene dal ricercare ed entrare in possesso di dati o informazioni riservati in spregio alla normativa vigente.

Valore delle risorse umane

I Collaboratori sono un fattore indispensabile per il successo del Gruppo Interpump. Per questo motivo il Gruppo tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze possedute da ciascun Collaboratore.

Il Gruppo Interpump persegue e promuove, in ogni attività, il rispetto dei diritti umani ed in particolare il rispetto della vita umana, della libertà e dignità dell’individuo, la giustizia, l’equità, la solidarietà. Analogo rispetto è richiesto alle terze parti.

Il Gruppo Interpump garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, assicurando, in particolare, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. Allo stesso modo, è richiesto alle terze parti di garantire l’integrità fisica e morale del proprio personale, dipendente e non, assicurando, in particolare, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Il Gruppo Interpump garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione collettiva.

In nessun caso sono tollerate richieste o minacce volte a indurre Collaboratori o terze parti ad agire contro la legge e/o il presente Codice Etico.

Equità nell’esercizio dell’autorità

In tutti i rapporti che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, in special modo con i Collaboratori, le società del Gruppo Interpump si impegnano a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso. In particolare, il Gruppo Interpump garantisce che l’autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia del Collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino la dignità ed il valore dei Collaboratori.

Responsabilità

Ciascun Collaboratore svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti sullo stesso incombenti.

Comunicazione

Ogni società del Gruppo Interpump provvede ad informare i propri Collaboratori e le terze parti in merito alle disposizioni e all’applicazione del presente Codice Etico, raccomandandone il rispetto. In particolare, provvede alla diffusione del presente Codice presso i suoi destinatari, all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni in esso contenute, alla verifica dell’effettiva osservanza di queste ultime e all’aggiornamento delle stesse con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino.

7. CONTROLLO INTERNO

Il Gruppo Interpump, in materia di controllo interno, adotta appositi sistemi volti a: (i) accertare l’adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità; (ii) garantire l’affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale; (iii) assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne; (iv) garantire la tracciabilità dei processi e l’archiviazione della documentazione; (v) garantire la corretta attribuzione dei poteri ed il rispetto dei principi di segregation of duties. Il sistema di controllo interno è proprio di Interpump Group S.p.A. ed è costituito dai controlli che le Società effettuano sui propri processi, demandati alla responsabilità primaria del management operativo. Tali controlli sono considerati parte integrante di ogni processo aziendale.

8. CRITERI DI CONDOTTA

8.1. Trasparenza verso il mercato

Il Gruppo Interpump persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate. A tal fine, La Capogruppo, Interpump Group S.p.A., si impegna a garantire un rapporto costante e aperto con la generalità degli azionisti e con gli investitori istituzionali, offrendo tutta l’informazione necessaria, nonché la conoscibilità del mercato dei fatti gestionali e degli eventi societari, che possano influenzare in maniera rilevante il valore degli strumenti finanziari emessi.

In particolare, Interpump Group S.p.A. adotta un sistema di regole volto a disciplinare i rapporti con gli azionisti e con gli investitori, in linea con le best practices in tema di corporate governance e nel rispetto della normativa applicabile alle società quotate. In tale contesto, le relazioni sono improntate alla massima trasparenza e alla tempestività nella comunicazione, al fine di rendere gli azionisti e gli investitori in grado di effettuare scelte consapevoli.

SEZIONE II – Criteri di condotta afferenti ai Collaboratori

8.2. Selezione dei Collaboratori

La valutazione del personale da assumere è sempre effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto, in relazione a tutti i soggetti interessati, del principio delle pari opportunità di impiego e del divieto di discriminazioni in base alla razza, colore, sesso, religione, nazionalità ed età. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Ogni società del Gruppo Interpump si impegna a non favorire candidati segnalati da soggetti terzi e in particolar modo da soggetti facenti parte di Pubbliche Amministrazioni o da clienti della società.

Il Gruppo Interpump bandisce ogni forma di lavoro forzato e di sfruttamento del lavoro minorile e non tollera violazioni dei diritti umani, nella stretta osservanza, oltre che della legge italiana, anche delle Convenzioni internazionali in materia e delle ulteriori leggi vigenti e localmente applicabili.

Allo stesso modo, il Gruppo non tollera alcuna forma di lavoro irregolare e, in particolare, non occupa né direttamente né indirettamente, cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. È richiesto il rispetto di tale principio anche alle terze parti. Più in generale, è bandita qualsiasi condotta intesa a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato o in altro Stato di cui la persona non sia cittadina o in cui non abbia la residenza permanente così come qualsiasi condotta intesa a favorirne la permanenza illecita.

8.3. Sviluppo e tutela dei Collaboratori

I dirigenti e i responsabili delle funzioni aziendali del Gruppo Interpump hanno il compito di assicurare il rispetto delle pari opportunità anche nella gestione del rapporto di lavoro, di mantenere i luoghi di lavoro privi di discriminazioni e di identificare tempestivamente ed altrettanto tempestivamente risolvere qualsiasi problema al riguardo.

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei propri Collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, ferie.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

Il Gruppo Interpump promuove il coinvolgimento dei Collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. L’ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali. I Collaboratori devono, comunque, sempre concorrere all’attuazione delle decisioni prese.

Il Gruppo Interpump considera la conoscenza e le competenze dei propri Collaboratori elementi essenziali nel perseguimento dell’eccellenza e della crescita sostenibile. Il Gruppo promuove le iniziative di formazione impegnandosi a offrire strumenti e momenti di interazione, coordinamento e accesso al know-how a tutti i livelli organizzativi.

8.4. Sicurezza e salute

Ogni società del Gruppo Interpump si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza circa i rischi del rispetto della normativa localmente applicabile, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Collaboratori. Opera inoltre per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l’interesse degli altri stakeholders.

Obiettivo di ogni società del Gruppo Interpump è proteggere le risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricercando costantemente le sinergie necessarie, non solo al suo interno, ma anche con terze parti, quali fornitori, imprese e clienti coinvolti. A tal fine, il Gruppo Interpump realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso:

  • una continua analisi del rischio e delle criticità dei processi, in riferimento alle risorse da proteggere;
  • un continuo miglioramento dell’attività di prevenzione;
  • il tempestivo approntamento/aggiornamento delle misure e dei mezzi necessari;
  • l’adozione delle migliori tecnologie;
  • il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro;
  • la pianificazione ed implementazione di percorsi e momenti formativi e di comunicazione.

Il Gruppo Interpump, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza applicabile, ai fini di cui sopra, ispira la sua condotta ai seguenti principi:

  • la valutazione ed eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e, possibilmente, alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
  • il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
  • la considerazione del grado di evoluzione della tecnica;
  • la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • l’adeguatezza delle istruzioni impartite ai lavoratori.

Il Gruppo Interpump si ispira a tali principi nell’adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, incluse le attività di valutazione dei rischi, d’informazione e formazione, e, più in generale, nell’approntare organizzazione e mezzi funzionali all’obiettivo.

Nelle società del Gruppo Interpump, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, è richiesto di attenersi a tali principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando tali scelte devono essere attuate.

Il rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo deve essere garantito anche dalle terze parti.

8.5. Integrità e tutela della persona

Il Gruppo Interpump si impegna a tutelare l’integrità morale dei Collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Le società del Gruppo Interpump fanno divieto ai propri Collaboratori, in ogni situazione, di adottare condotte suscettibili di integrare molestie sessuali, nonché di tenere comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

I Collaboratori che ritengano di essere stati oggetto di molestie o di essere stati discriminati per motivi legati all’età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e/o alle credenze religiose, possono segnalare l’accaduto attraverso i canali previsti dalla Procedura di Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing) agli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 9.3). Le eventuali differenziazioni di trattamento non sono né possono essere considerate discriminazioni se sono giustificate o giustificabili in base a criteri oggettivi.

8.6. Tutela della personalità individuale

Il Gruppo Interpump condanna qualsiasi attività che possa implicare lo sfruttamento o lo stato di soggezione di un individuo e riconosce altresì l’importanza primaria della tutela dei minori e della repressione di qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro minorile.

Il Gruppo si impegna pertanto a non attuare alcuna forma di sfruttamento o di riduzione in stato di soggezione di qualsiasi individuo, compresi i minori. Analogo impegno è richiesto alle terze parti che lavorano con, o per conto delle società del Gruppo Interpump.

8.7. Gestione delle informazioni

La Capogruppo Interpump Group S.p.A. è una società di diritto italiano, quotata nel segmento FTSE MIB – Euronext Star Milan di Borsa Italiana e, pertanto, assume particolare rilevanza la gestione delle Informazioni Privilegiate, ovvero quelle informazioni di carattere preciso, non rese pubbliche, concernente direttamente o indirettamente Interpump Group S.p.A. e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle azioni quotate sul mercato. I Collaboratori delle società del Gruppo Interpump sono tenuti, nell’ambito delle mansioni a loro assegnate, alla corretta gestione delle informazioni privilegiate, nonché alla conoscenza e al rispetto delle procedure di Gruppo e delle normative in materia di insider trading e di abusi di mercato. A tal fine, è fatto espresso divieto di ogni comportamento atto a costituire, o che possa agevolare, comportamenti o fattispecie di insider trading e, in ogni caso, l’acquisto o la vendita di azioni di Interpump Group S.p.A., se in possesso di Informazioni Privilegiate o confidenziali.

8.8. Riservatezza e privacy

Le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai Collaboratori nell’esercizio della propria attività lavorativa devono rimanere strettamente riservate ed essere opportunamente protette. Esse non possono essere utilizzate, comunicate o comunque divulgate sia all’interno che all’esterno della Società che ne è titolare e/o cui le stesse si riferiscono, se non nel rispetto della normativa applicabile e delle procedure aziendali.

I Collaboratori delle società del Gruppo Interpump devono mantenere riservata ogni informazione di cui vengano in possesso in ragione del proprio incarico, prestando la massima attenzione ed evitando con il proprio comportamento di rivelare a colleghi, o a terzi, informazioni di proprietà della Società non ancora pubbliche. I Collaboratori, a fronte di richieste di dati ed informazioni aziendali riservate provenienti da soggetti esterni, quali amici, privati, giornalisti, analisti finanziari ed investitori, devono astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, tali dati e informazioni, riservandosi di indirizzare la richiesta alla funzione aziendale competente.

Il Gruppo Interpump adotta misure adeguate alla protezione dei dati personali e garantisce il trattamento degli stessi in conformità alla normativa vigente.

Analogamente è richiesto alle terze parti di assicurare la piena riservatezza delle informazioni afferenti a Interpump di cui vengano in possesso in ragione del proprio incarico e di porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia garantita la massima sicurezza delle informazioni e dei sistemi in cui queste ultime sono conservate. Le terze parti, responsabili del trattamento di dati personali, sono tenute ad assicurare che quest’ultimo abbia luogo nel rispetto della normativa vigente.

8.9. Registrazione e diffusione delle informazioni

Tutti i Collaboratori nello svolgimento del proprio lavoro e nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità devono registrare ed elaborare dati e informazioni con accuratezza, precisione e completezza nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

Le registrazioni e le evidenze contabili, economiche e finanziarie devono ispirarsi a questi valori, riflettendo esattamente ciò che è descritto nella documentazione a supporto.

Le registrazioni contabili, le informazioni economiche e finanziarie non possono essere trasmesse o divulgate a terzi senza autorizzazione della funzione aziendale competente. A tal fine, il Gruppo Interpump implementa e mantiene attive ed aggiornate – tramite le proprie strutture interne che governano i sistemi informativi – le funzionalità dei sistemi operativi e degli applicativi aziendali atte ad impedire la divulgazione non autorizzata e/o la manipolazione dei dati aziendali.

8.10. Conflitto di interessi

Tutti i Collaboratori delle società del Gruppo Interpump sono tenuti a evitare situazioni nelle quali si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

  • svolgere una funzione di vertice (Amministratore Delegato, consigliere, responsabile di funzione) ed avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali ecc.) anche attraverso i familiari entro il quarto grado;
  • curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare entro il quarto grado, presso fornitori;
  • accettare danaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Interpump;
  • rendere disponibili a terzi, da parte di un dipendente, informazioni riservate, ottenute nello svolgimento delle proprie mansioni o utilizzarle per un proprio beneficio personale.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi ed in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza, il Collaboratore, che non sia amministratore (si veda paragrafo successivo), è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile. Il Collaboratore è tenuto, inoltre, a fornire le dovute informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro nel caso in cui esse possano apparire o essere in conflitto di interessi con la società.

8.11. Interessi degli amministratori

Gli amministratori delle società del Gruppo Interpump, qualora abbiano un interesse per conto proprio o di terzi in una determinata operazione, devono darne notizia agli altri amministratori e all’organo di controllo, se nominato, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione. Se si tratta di amministratore unico deve darne notizia alla prima assemblea utile. Nei casi di cui sopra deve essere comunque adeguatamente motivata la ragione e la convenienza per la propria società dell’operazione.

8.12. Tutela del patrimonio aziendale e rispetto della policy informatica

Ogni Collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo. In particolare, ogni Collaboratore deve:

  • utilizzare con scrupolo i beni a lui affidati;
  • evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse della propria società.

Ogni Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile diretto di eventuali minacce o eventi dannosi. La protezione e conservazione dei beni aziendali costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi della propria società ed è cura dei Collaboratori (nell’espletamento delle proprie attività aziendali), non solo proteggere tali beni, ma impedirne l’uso fraudolento o improprio. L’utilizzo dei beni aziendali da parte dei Collaboratori deve essere esclusivamente inteso e funzionale e allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

Le società del Gruppo Interpump si riservano il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni attraverso l’impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni Collaboratore è tenuto a:

  • osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
  • non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi;
  • non ricorrere a linguaggio di basso livello;
  • non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all’immagine aziendale e/o della società;
  • non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e/o offensivi.

A ciascun Collaboratore è fatto divieto altresì di comunicare password o codici di accesso di cui lo stesso sia in possesso a qualunque titolo. Ciascun Collaboratore è inoltre tenuto a non effettuare accessi non autorizzati a sistemi informatici altrui e a non porre in essere comportamenti diretti in alcun modo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o informazioni. Ciascun Collaboratore, in generale, è comunque tenuto a rispettare i principi di correttezza, integrità, appropriatezza e riservatezza nell’utilizzo delle applicazioni informatiche in ossequio alle policy adottate in materia dalla società. In ogni caso, dovranno essere evitati tutti i comportamenti che possano, in qualsiasi modo, anche solo potenzialmente, integrare violazioni di quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle policy vigenti nella Società.

SEZIONE III – Criteri di condotta nella conduzione degli affari

8.13. Norme generali

I rapporti di affari con i terzi sono intrattenuti solamente dai soggetti a ciò deputati secondo l’organigramma della propria società, ordini di servizio, deleghe o procure.

I Collaboratori, nei rapporti di affari con terzi, sono tenuti ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi applicabili, improntato alla massima correttezza, trasparenza ed integrità.

Nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, o potenzialmente tali, pagamenti illeciti, istigazioni alla corruzione, corruzione, favoritismi, sollecitazioni, dirette o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, contrari alle leggi, regolamenti e/o alle disposizioni del presente Codice Etico. Tale divieto include l’offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni.

L’acquisizione di informazioni relative a terzi che siano di fonte pubblica o privata o mediante enti e/o organizzazioni specializzate deve essere attuata con mezzi leciti, nel rispetto delle leggi vigenti. Qualora i Collaboratori si trovassero nelle condizioni di ricevere informazioni riservate, essi si impegnano a gestirle con la massima riservatezza e confidenzialità al fine di evitare che la Società possa essere accusata di appropriazione ed utilizzo indebito di tali informazioni.

8.14. Programma anticorruzione

Il Gruppo Interpump è fermo nella condanna di qualsiasi forma di corruzione pubblica e/o privata ponendo in essere tutte le azioni necessarie a prevenire la commissione di reati di corruzione, in ogni sua forma e manifestazione.

É vietato qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a soggetti privati, Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, locali o esteri, da cui possa conseguire per Interpump, un indebito o illecito interesse o vantaggio. I suddetti comportamenti non sono consentiti né se tenuti direttamente dalla Società, a mezzo dei suoi Collaboratori, né se realizzati per il tramite di Terze Parti che agiscano per conto di Interpump. Le Terze Parti sono tenute ad uniformare i propri comportamenti ai principi in materia anticorruzione sia nei rapporti con soggetti pubblici sia nei rapporti con enti privati, nel rispetto della normativa applicabile.

Le persone incaricate da parte di Interpump di seguire una qualsiasi richiesta o, comunque, intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, locale o estera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni. É vietato inoltre qualsiasi comportamento volto ad influenzare illegittimamente l’esito di procedimenti penali, civili e amministrativi.

Nel perseguimento della propria politica di lotta a qualsiasi forma di corruzione, il Gruppo si impegna, tra le altre, nelle seguenti attività: (i) diffusione all’interno della società di una cultura contraria a qualsiasi forma di corruzione; (ii) valutazione delle controparti contrattuali; (iii) adozione di programmi di comunicazione e formazione; (iv) costante monitoraggio delle eventuali necessità di aggiornamento dei sistemi procedurali.

A tal fine, il Gruppo Interpump si è dotato di un modello organizzativo idoneo a:

  • gestire e monitorare le attività afferenti ad omaggi, donazioni, spese di rappresentanza;
  • gestire e monitorare il processo di selezione, assunzione e valutazione del personale;
  • presidiare i processi volti alla definizione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato, garantendone correttezza e trasparenza;
  • garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari;
  • garantire la corretta attribuzione dei poteri e il rispetto dei principi di segregations of duties nella gestione di ciascun processo aziendale;
  • irrogare sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto dei comportamenti prescritti;
  • garantire la corretta gestione delle segnalazioni;
  • garantire il rispetto della normativa applicabile localmente e delle regole imposte a livello di Gruppo, ove maggiormente stringenti;
  • garantire la tracciabilità dei processi e l’archiviazione della documentazione.

8.15. Regalie e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalia che possa solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Interpump. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici, italiani o esteri, o ai loro familiari, che possa influenzarne l’indipendenza di giudizio o possa indurre i primi ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Inoltre, non è consentito offrire, promettere o dare a soggetti terzi privati, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità non dovuti per spingerli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà ad essi facenti capo. Parimenti, non è consentito sollecitare o ricevere da soggetti terzi privati, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità non dovuti, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o in violazione dei prescritti obblighi di fedeltà.

La presente disposizione concerne sia i regali promessi, offerti o sollecitati, sia quelli ricevuti o dati, per regalo intendendosi qualsiasi tipo di utilità o beneficio non dovuti.

In ogni caso, il Gruppo Interpump si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con i quali intrattengono rapporti. In via del tutto eccezionale, possono essere accettati solo regali o doni di carattere puramente simbolico o personalizzati e comunque di importo unitario non superiore a Euro 100,00. Allo stesso modo, gli unici regali consentiti a favore di terzi sono quelli caratterizzati dall’esiguità del loro valore, e comunque d’importo unitario non superiore a Euro 100,00 o volti a promuovere la brand image della propria società o del Gruppo Interpump. È in ogni caso espressamente vietato accettare o effettuare (anche attingendo da disponibilità personali) omaggi in denaro.

In ogni caso, tutti i regali offerti o ricevuti – con eccezione di quelli di modico valore e, quindi, d’importo non superiore a Euro 100,00 – devono essere documentati in modo idoneo affinché il Responsabile Internal Audit di Interpump Group S.p.A., oppure l’Organismo di Vigilanza delle società italiane del Gruppo che hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/20001, possa effettuare le opportune verifiche. L’offerta di denaro ai Collaboratori del Gruppo Interpump da parte di terze parti al fine di indurli al compimento o all’omissione di un atto in violazione degli obblighi agli stessi facenti capo costituisce un illecito perseguibile legalmente.

I Collaboratori del Gruppo Interpump che ricevono denaro, omaggi o altra utilità aldilà delle ipotesi consentite sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile Internal Audit di Interpump Group S.p.A., o all’Organismo di Vigilanza delle società italiane del Gruppo che hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/20001, che ne valuta l’appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica del Gruppo Interpump in materia.

8.16. Relazioni con i clienti e qualità di prodotto

Il Gruppo Interpump considera la soddisfazione dei clienti un fattore di primaria importanza per il suo successo.

Di conseguenza, particolare attenzione è posta nel comprendere le necessità dei clienti e nell’approntare le soluzioni più rispondenti ai loro bisogni. In particolare, la politica di Interpump consiste nel garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e a tal fine provvede a monitorare periodicamente la qualità percepita.

Le società del Gruppo Interpump, inoltre, si adoperano per sviluppare e implementare i propri prodotti con soluzioni tecniche innovative che riducano al minimo l’impatto ambientale e il consumo energetico e che garantiscano ai clienti il massimo della sicurezza.

8.17. Relazioni con i fornitori

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per il Gruppo Interpump, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità.

Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, tali da favorire un fornitore piuttosto che un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nella Società per quanto riguarda la trasparenza ed il rigore nell’applicazione della legge e delle procedure aziendali.

Il Gruppo Interpump valuta e seleziona i propri fornitori attraverso metodi oggettivi basati, non solo sulla qualità, ma anche sull’innovazione, sui costi e i servizi offerti, nonché sulla loro performance socio-ambientale e sul rispetto dei valori enucleati nel Codice Etico, creando relazioni che conducono alla creazione di valore.

8.18. Rapporti con le istituzioni

I rapporti con le istituzioni sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate. Detti rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali, privati e pubblici, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.

8.19. Ambiente

Il Gruppo Interpump considera l’ambiente un bene primario. Le società del Gruppo, per quanto tecnologicamente possibile, si impegnano a ridurre gli impatti ambientali all’interno dei propri processi operativi, con particolare attenzione al risparmio energetico, al consumo idrico, alla riduzione delle emissioni in atmosfera e alla riduzione della produzione di rifiuti. Il Gruppo Interpump ritiene l’esigenza di tutela dell’ambiente, a beneficio della collettività e delle generazioni future, imprescindibile e pertanto adotta le misure più idonee a preservare l’ambiente stesso, promuovendo e programmando lo sviluppo delle proprie attività in coerenza con tale obiettivo. A tal fine, le società del Gruppo Interpump si impegnano a minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività nel rispetto della normativa vigente, prendendo in considerazione e valorizzando i progressi della ricerca scientifica e le migliori esperienze in materia. In particolare, il Gruppo adotta un approccio preventivo rispetto alle sfide ambientali, attuando politiche orientate alla progressiva riduzione degli impatti diretti e indiretti della propria attività e alla promozione di una maggiore sensibilità ed impegno per la tutela dell’ambiente, sia in ambito locale (qualità del suolo, dell’aria e dell’acqua del territorio in cui opera) sia con riferimento alle sfide globali (biodiversità e cambiamenti climatici).

Il rispetto delle disposizioni di cui al presente Paragrafo è richiesto anche alle terze parti.

8.20. Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

Il Gruppo Interpump non finanzia partiti, né in Italia né all’estero, loro rappresentanti o candidati, e non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine di propaganda politica. Interpump si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (per esempio tramite accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).

Il Gruppo Interpump non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi e, in particolare, non eroga finanziamenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, sia in Italia che all’estero, se non nel rispetto della normativa applicabile ed in piena trasparenza.

Il Gruppo Interpump riconosce le organizzazioni sindacali dei lavoratori e si impegna a mantenere con esse rapporti di leale collaborazione.

8.21. Rapporti con antitrust ed enti regolatori

Il Gruppo Interpump assicura piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust ed a quanto disposto dalle Authorities regolatrici del mercato. Interpump non nega né ritarda alcuna informazione richiesta dall’Autorità antitrust e/o dagli altri organi di regolazione nelle rispettive funzioni ispettive e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

8.22. Sovvenzioni e finanziamenti

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore delle società del Gruppo Interpump.

8.23. Mass media

I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del diritto all’informazione.

La comunicazione all’esterno di dati o di informazioni deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, rispettosa dell’onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente con le politiche di Interpump. Le informazioni afferenti a Interpump e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate o con l’autorizzazione di queste ultime, in conformità delle procedure aziendali.

In ogni caso, in particolare nei rapporti con i mass media, è vietata la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento al razzismo e/o alla xenofobia, specie ove commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

8.24. Riciclaggio e terrorismo

Il Gruppo Interpump esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio ed antiterrorismo e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità italiane ed estere e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza in tutti gli Stati in cui opera.

In particolare, né le società del Gruppo né i Collaboratori delle stesse dovranno, nella conduzione di qualsiasi affare ed attività lavorativa, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende di riciclaggio, autoriciclaggio o reimpiego di denaro proveniente da attività illecite o criminali e/o in operazioni ed attività intese a favorire il terrorismo.

A tal fine, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori ed altri partners, il Gruppo Interpump e i propri Collaboratori dovranno verificare le informazioni disponibili sulle terze parti e i loro collaboratori al fine di appurarne l’integrità morale, la reputazione, il buon nome e la legittimità della loro attività.

Il rispetto delle disposizioni di cui al presente Paragrafo è richiesto anche alle terze parti.

8.25. Esportazione dei prodotti

Nell’esportazione dei prodotti ed anche con riferimento ad eventuali parti e/o componenti ottenuti dallo smontaggio degli stessi, le società del Gruppo Interpump operano nel rispetto della normativa in materia di “dual use”.

Il Gruppo Interpump si impegna inoltre a garantire che le proprie attività d’affari vengano svolte in modo tale da non violare in alcuna circostanza le leggi internazionali sull’embargo e sul controllo delle esportazioni vigenti nei Paesi nei quali essa opera.

8.26. Proprietà intellettuale

Il Gruppo Interpump salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i brevetti, marchi, segni di riconoscimento e diritti di autore, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela. Allo stesso modo, rispetta la proprietà intellettuale altrui.

È, inoltre, contraria alle politiche di Interpump la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d’autore. In particolare, le società del Gruppo Interpump rispettano le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l’utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno dei predetti accordi di licenza.

8.27. Concorrenza

Tutti i rapporti con i concorrenti, attuali o potenziali, sono caratterizzati da lealtà e correttezza e, conseguentemente, il Gruppo Interpump disapprova qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o turbamento all’esercizio di un’impresa o del commercio.

8.28. Criminalità organizzata

Il Gruppo Interpump vieta qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose a carattere associativo, sia esse a carattere nazionale o transnazionale, quali, in particolare l’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di armi e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente Paragrafo è richiesto anche alle terze parti.

9. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

9.1. Comunicazione e formazione

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza degli stakeholders interni ed esterni mediante un programma di apposite attività di comunicazione e di diffusione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione di detto Codice, Interpump Group S.p.A. e le società da essa controllate, predispongono e realizzano, anche in base alle indicazioni del Responsabile Internal Audit di Interpump Group S.p.A., o dell’Organismo di Vigilanza delle società italiane del Gruppo che hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, un’attività di formazione volta a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche di cui al presente Codice. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei Collaboratori.

9.2. Conflitto con il codice etico

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con previsioni contenute nei regolamenti interni o nelle procedure delle società del Gruppo Interpump, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi di tali previsioni.

9.3. Gestione delle segnalazioni

Al fine di promuovere una cultura basata sull’etica e la trasparenza, il Gruppo Interpump adotta una politica di gestione delle segnalazioni in linea con le best practices nazionali ed internazionali di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamenti vigenti.

Il Gruppo Interpump, in particolare, si impegna a garantire che tutte le segnalazioni aventi ad oggetto le violazioni dei principi etico-comportamentali previsti dal Codice Etico siano conosciute e gestite dai competenti organi aziendali.

Nella gestione delle segnalazioni riguardanti i casi di non compliance, il Gruppo Interpump si ispira ai seguenti principi:

  • tutela del soggetto segnalante (whistleblower) e del soggetto segnalato da qualsiasi forma o atto di ritorsione e/o di discriminazione;
  • tutela della riservatezza dell’identità del segnalante;
  • presa in carico e valutazione delle segnalazioni anonime, ove basate su elementi di fatto precisi e concordanti;
  • conservazione dei dati relativi ad eventuali segnalazioni su appositi supporti elettronici ed in aree con accessi limitati e consentiti solo previa specifica autenticazione.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, i destinatari del presente Codice possono denunciare le violazioni di cui dovessero venire a conoscenza in esecuzione della propria attività agli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni, attraverso i canali previsti dalla “Procedura sulla Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)”, pubblicata sul sito web della Società.

10. SANZIONI

L’osservanza del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e dalle terze parti. Essa si aggiunge all’obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede.

In particolare, la violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche in ordine alla rilevanza della stessa quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro. Essa potrà altresì comportare il risarcimento dei danni prodottisi a carico delle società del Gruppo Interpump.

Parimenti, per quanto riguarda il personale non dipendente e le terze parti, la violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento grave delle rispettive obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico. Essa potrà altresì comportare il risarcimento dei danni prodottisi a carico delle società del Gruppo Interpump.



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